Il CUP (Codice Unico di Progetto) è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica in modo univoco un progetto di investimento pubblico. Tale codice è rilasciato al Soggetto responsabile della realizzazione/finanziamento/autorizzazione di un intervento al momento della decisione.
La stringa alfanumerica che compone il CUP non varia nel corso della realizzazione del progetto e lo segue fino al suo completamento, anche nel caso di variazione delle informazioni presenti all’interno del corredo informativo ad esso collegato.
Ad ogni CUP, infatti, corrisponde un set di dati (c.d. corredo informativo), che fotografa la decisione di realizzare lo specifico progetto; comprende al suo interno tutte le informazioni necessarie a identificare tale intervento, quali ad esempio la descrizione, la classificazione, il costo e il finanziamento previsti, la localizzazione etc. Per i soli progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il corredo informativo espone anche i dati riferiti alla tematica, sub-investimento e target.
In base a quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004 il CUP deve essere riportato:
- su tutti i documenti amministrativi e contabili (cartacei ed informatici);
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati a progetti d'investimento pubblico.
Il CUP inoltre è funzionale per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), ed è utilizzato come strumento di supporto per la tracciabilità dei flussi finanziari (Cfr. articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; articolo 39, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15; delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62) delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere prioritarie (Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere, MGO).
Normativa di riferimento
Per i progetti di investimento pubblico il CUP è obbligatorio ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
I commi 2-bis e 2-ter, dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, prevedendo che: gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle pubbliche amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP.
La delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 descrive gli ambiti di applicazione della suddetta modifica normativa delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell’istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico possono chiedere il supporto tecnico al DiPE, finalizzato al controllo dell’effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire negli atti di finanziamento.